In data 31 maggio 1974 si è costituita l’Associazione denominata SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE, con sede a Bissone.
L’Associazione è retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
L’Associazione ha per scopo la pratica e l’insegnamento delle attività sportive e natatorie riconosciute dalla Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics), dalla Federazione Ticinese di Nuoto (FTN), dalla Società Svizzera di salvataggio (S.S.S.) e da swimsports.ch nonché di tutte le attività aventi stretta relazione con l’elemento acqua.
L’Associazione si prefigge di avvicinare in particolare i giovani alle discipline sportive acquatiche, attraverso l’insegnamento e la pratica dell’attività a livello agonistico.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione fa parte, con tutti i suoi membri, della Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics) e della Federazione Ticinese di Nuoto (FTN). L’Associazione è pertanto soggetta ai contributi verso le due federazioni.
Con l’ammissione all’Associazione, ogni membro dell’Associazione diventa al tempo stesso membro della Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics) e della Federazione Ticinese di Nuoto. Il membro, con l’ammissione all’Associazione, dichiara di accettare che quest’ultima, per la gestione dei membri e degli indirizzi, possa inviare, a scopo di gestione e utilizzo, l’elenco completo dei membri con nome, indirizzo, data di nascita e condizione di membro alle seguenti federazioni e istituzioni:
Gli statuti, regolamenti, carte e/o altre disposizioni in materia di etica e di doping, così come i documenti che li completano, della Federazione internazionale (World Aquatics), di Swiss Olympic, della Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics), della Federazione Ticinese di Nuoto (FTN) e dei loro rispettivi organi, sezioni e commissioni competenti costituiscono parte integrante di questi statuti e sono vincolanti per l’associazione e per tutti i suoi membri. Tra queste disposizioni, si ricorda in particolare:
Le presunte violazioni delle disposizioni sul doping e delle disposizioni in materia di etica vanno segnalate a Swiss Sport Integrity. In seguito a una segnalazione o d’ufficio, esse sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate conformemente ai casi definiti dalle disposizioni in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione in conformità con le rispettive disposizioni sul doping e in materia di etica sono di esclusiva competenza del Tribunale dello Sport Svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari. Le vie di ricorso sono disciplinate dalle disposizioni sul doping o dalle disposizioni in materia di etica o dai regolamenti correlati.
L’Associazione è apolitica e aconfessionale.
I colori della società sono il bianco e l’azzurro.
I membri dell’Associazione sono responsabili per il conseguimento del fine sociale e per far fronte ai debiti limitatamente alle quote sociali che sono fissate annualmente dall’Assemblea dei soci.
Per il perseguimento della finalità, l’Associazione dispone:
- dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente dal Comitato dell’Associazione e successivamente ratificati nell’ambito dell’Assemblea dei soci; e
- di eventuali altre risorse, quali donazioni, lasciti da successioni, ecc.
È esclusa la retrocessione a fondatori e/o a soci e/o a benefattori del patrimonio dell’Associazione o di parte di esso. Patrimonio ed eventuali utili realizzati dall’Associazione saranno interamente reinvestiti nel perseguimento dello scopo sociale.
Le quote sociali si suddividono in:
- quota sociale annuale di base; e
- quota sociale annuale integrativa.
Tutti i soci s’impegnano a pagare la quota sociale annuale di base, pari a CHF 30.—.
I soci attivi s’impegnano anche a pagare la quota sociale annuale integrativa, la quale dà diritto a prestazioni supplementari.
L’ammontare della quota sociale annuale integrativa varia in funzione:
- del settore di attività a cui partecipa l’atleta; e
- dell’età dell’atleta stesso.
L’ammontare della quota sociale annuale integrativa viene preliminarmente fissato di anno in anno dal Comitato dell’Associazione, al più tardi entro l’ultimo giorno utile per l’invio della convocazione all’Assemblea dei soci. Tale ammontare sarà pubblicato sul sito dell’Associazione e sui formulari di adesione all’Associazione.
L’ammontare della quota sociale annuale integrativa preliminarmente stabilito dal Comitato dell’Associazione dovrà essere successivamente ratificato dall’Assemblea dei soci in occasione della sua prima riunione.
Una parte della quota sociale annuale di base è versata alla Federazione Svizzera di Nuoto (Swiss Aquatics), secondo i criteri decisi dalla sua competente Assemblea dei Delegati delle associazioni che ne fanno parte e applicabili a ogni membro dell’Associazione.
I membri del Comitato dell’Associazione e i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale di base.
I soci si distinguono in soci attivi e onorari.
È socio attivo il socio che:
- partecipa alle attività dell’Associazione; e
- paga la quota sociale annuale di base.
È socio onorario il socio che si è reso benemerito verso l’Associazione:
- per la sua attività sportiva; o
- per la sua attività organizzativa; o
- per la sua particolare generosità; o
- svolgendo attività di speciale efficacia.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Ogni persona fisica interessata alla finalità dell’Associazione può chiedere di diventarne socio in ogni tempo.
Il Comitato fissa in un Regolamento interno le condizioni di ammissione all’Associazione.
I soci attivi che aderiscono all’Associazione dopo il 1. aprile di ogni anno beneficiano di uno sconto sul pagamento delle quote sociali annuali, che il Comitato stabilirà uguale per tutti, ritenuto uno sconto massimo del 50%.
L’appartenenza all’Associazione cessa mediante dimissione, esclusione o decesso del socio.
Le dimissioni da parte di un socio dell’Associazione sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di cui all’articolo 70 cpv. 2 CCS. La comunicazione delle dimissioni deve pervenire al Comitato dell’Associazione, senza particolari formalità.
Sono pure considerate dimissioni da parte del socio:
- la mancata re-iscrizione annuale; e
- il mancato pagamento della quota sociale annuale di base.
Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio.
Un socio può essere escluso dall’Associazione in qualsiasi momento, su proposta del Comitato. Il Comitato indica le ragioni che lo spingono a proporne l’esclusione. L’Assemblea generale dei soci delibera in merito all’esclusione.
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Comitato;
- l’Ufficio di revisione.
L’Assemblea generale dei soci è l’organo supremo e sovrano dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea generale dei soci, formulare proposte, elaborare postulati e richiederne l’approvazione nei modi e nei tempi previsti nel presente statuto.
Un’Assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo annualmente.
I soci sono invitati all’Assemblea generale dal Comitato, con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni rispetto alla data prevista per l’Assemblea. Il Comitato allega l’ordine del giorno alla convocazione.
L’Assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze inalienabili:
- elezione e revoca del Comitato, con mandato annuale;
- elezione e revoca dell’Ufficio di revisione;
- elaborazione e modifica degli statuti;
- approvazione della contabilità e dei rendiconti sportivi;
- determinazione del contributo dei soci (tassa annuale di base e tassa annuale integrativa quest’ultima differenziata per settore di attività);
- ammissione ed esclusione dei soci;
- nomina dei soci onorari;
- scarico degli organi dell’Associazione.
All’inizio di ogni Assemblea generale ordinaria dei soci verrà nominato un Presidente di sala, con il compito di dirigere i lavori fino alla nomina del Presidente dell’Associazione.
Le decisioni vengono di regola prese per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti chieda che il voto sia segreto.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo per le modifiche statutarie, dove è richiesta una maggioranza qualificata pari a due terzi dei voti espressi. In caso di parità, deciderà il voto di chi dirige i lavori in quel momento.
Ogni socio attivo od onorario, che ha raggiunto la maggiore età ed è in regola con il pagamento della quota sociale di base, ha diritto di voto in Assemblea e ha diritto di essere eletto negli organi dell’Associazione.
I minori di 18 (diciotto) anni hanno diritto di intervento e di proposta. Per il voto sono rappresentati dai genitori o dai loro rappresentanti legali.
La delega da parte dei soci è permessa. Una persona può rappresentare al massimo un socio o i soci di un solo nucleo familiare.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale di base hanno diritto di proporre modifiche statutarie, facendone domanda scritta al Comitato almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea. In caso di mancato ossequio di detto termine l’Assemblea non potrà deliberare sulla proposta.
Un’assemblea straordinaria può essere convocata, previa richiesta scritta al Comitato, da almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci o dal Comitato direttamente secondo le necessità. Queste assemblee (straordinarie) saranno dirette dal Presidente dell’Associazione.
Il Comitato ha il dovere di curare gli interessi dell’Associazione. Esso la rappresenta all’esterno e ne gestisce le attività.
Il Comitato è composto da uno/a o più:
- presidente;
- vice-presidente;
- responsabile finanze;
- responsabili settori sportivi;
- eventuali altri membri.
La carica di presidente è limitata a massimo 10 anni consecutivi. La rielezione è possibile.
È incoraggiata la presenza in Comitato di un/a rappresentante degli atleti. Sono eleggibili alla carica di rappresentante degli atleti coloro che, al momento dell’elezione, partecipano regolarmente a competizioni sportive o hanno concluso la loro carriera agonistica da meno di un anno.
I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso per il loro operato, salvo eventuali rimborsi spese (per spese ammissibili e debitamente giustificate).
Se esiste un rischio di conflitto di interessi per un membro del comitato direttivo riguardo a una decisione del comitato stesso, quest’ultimo ne informa la presidente o il presidente e si ritira al momento delle deliberazioni e della presa di decisione. Inoltre, questa persona si astiene da qualsiasi scambio con gli altri membri del comitato direttivo riguardo alla decisione. L’astensione dal voto per un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale. Se il conflitto di interessi riguarda la presidente o il presidente, spetta a lui o a lei informare il proprio sostituto o la propria sostituta. Se il membro interessato contesta l’accusa di conflitto di interessi, il Comitato prende una decisione senza la partecipazione del membro coinvolto.
I membri del Comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti collegati in alcun modo al loro mandato all’interno dell’Associazione, o che possano dare questa impressione, e che abbiano un valore superiore a quello simbolico.
Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri.
Il/la/i presidente/i viene/vengono eletto/i dall’Assemblea. Le altre cariche vengono designate dai membri del Comitato.
Le cariche di presidente e capo finanze sono le uniche incompatibili fra loro.
Il Comitato è un organo collegiale che redigerà, per il suo funzionamento, un Regolamento interno.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del/la Presidente o dei co-Presidenti. Qualora vi siano più co-Presidenti e questi esprimano voti contrastanti, prevale il voto del co-Presidente con maggiore anzianità di servizio, anche solo come membro. In via subordinata, in caso di pari anzianità di servizio, prevale il voto del Presidente più anziano di età.
Il Comitato è incaricato di elaborare e mantenere aggiornati il Regolamento interno e delle direttive per il funzionamento in dettaglio dell’attività dell’Associazione. Tali documenti saranno inviati ai soci che ne avranno fatta esplicita richiesta.
I membri del Comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza, facendo del loro meglio. Essi svolgono la loro attività esclusivamente nell’interesse dell’Associazione. Il Comitato ha in particolare il compito di prodigarsi affinché tutte le attività siano in sintonia con lo scopo dell’Associazione e di elaborarne i programmi e i budget.
Il Comitato, i capi settore, le commissioni tecniche e gli allenatori possono sospendere l’attività e/o vietare l’accesso ai campi sportivi di un socio che non si sia comportato in maniera civile e sportiva, secondo le modalità di applicazione descritte nel Regolamento interno.
Il Comitato ha il dovere di sottoporre all’Assemblea generale dei soci le proposte di esclusione dall’Associazione di quei soci che, per la loro condotta, si siano resi indegni di appartenere all’Associazione.
Ogni socio ha diritto di chiedere in ogni momento al Comitato di essere informato sull’operato degli organi dell’Associazione. Il Comitato è tenuto a dare una risposta entro 30 (trenta) giorni.
L’Assemblea generale dei soci nomina l’Ufficio di revisione, il quale è composto da due membri eletti ogni due anni, alternati, ed ha i compiti previsti dalla legge. La rielezione è autorizzata ma non può essere consecutiva.
L’assemblea dei soci può anche scegliere una società di revisione esterna per la stessa durata del mandato.
L’organo di revisione è incaricato di verificare l’esattezza dei conti annuali. È autorizzato in qualsiasi momento a consultare la contabilità e i documenti giustificativi.
L’organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all’assemblea dei soci.
L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente con un membro del Comitato.
La Società risponde solo con il patrimonio proprio, e i singoli soci per l’ammontare della quota sociale annua.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso in ogni tempo da un’Assemblea generale dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
La procedura di liquidazione sarà condotta dal Comitato.
Con lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale, dopo aver tacitato eventuali creditori, andrà a un’istituzione preferibilmente locale che persegue la stessa o una simile finalità, già al beneficio dell’esenzione fiscale. Subordinatamente, il patrimonio rimanente andrà al Comune di Bissone e dovrà servire a creare le basi di un nuovo ente che abbia la pallanuoto e il nuoto come scopi principali.
Il presente statuto revisionato è approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 28 novembre 2024, ed entra immediatamente in vigore.
Esso può essere visionato e scaricato dal sito internet della Società Pallanuoto Bissone.