Revisione del 10 ottobre 2019

In base all’articolo 7.2 dei nostri statuti, il comitato emette il seguente regolamento interno della Società Pallanuoto Bissone:

Art. 1

Il presente regolamento interno regola i rapporti fra i membri ed organi dell’associazione ed indica le interpretazioni generali dello statuto.

Art. 2

Il comitato può esigere un contributo da parte dei soci attivi, i soci onorari e i membri di comitato sono esenti dal pagamento della tassa sociale.

Art. 3

Diritto di voto e di eleggibilità.
Diritto di voto: Tutti i soci che hanno compiuto i 18 anni e sono in regola con il pagamento delle tasse sociali, hanno diritto di voto negli organi dell’associazione.

Diritto di eleggibilità:
Tutti i soci che hanno compiuto 18 anni e sono in regola con il pagamento delle tasse sociali, hanno diritto di eleggibilità in seno agli organi dell’associazione ad eccezione del presidente di sala che non può venire eletto.

Art. 4

Il comitato, i gruppi di lavoro, l’ufficio di revisione, la commissione ricorsi ed eventualmente altri organi dell’associazione si organizzano da sé, tenendo però presente delle disposizioni statutarie o del regolamento interno che li concernono.

Art. 5

Durante le gare, le partite e gli allenamenti è vietata qualsiasi critica sull’operato degli allenatori responsabili.
Queste possono essere fatte presso gli organi competenti (capo settore e/o comitato).
L’atleta, durante queste manifestazioni, deve perciò attenersi a quanto lui indicato.

Art. 6

L’allenatore è la persona competente per quanto concerne la preparazione e la conduzione di un gruppo e/o squadra. Il suo operato può essere giudicato idoneo o meno dal responsabile di settore ed eventualmente dal comitato.

Art. 7

Ogni responsabile di settore ed allenatore prepara un postulato riguardante la propria attività o quella del settore di cui è responsabile nella stagione futura. I postulati saranno messi in discussione presso i rispettivi organi competenti. Questi costituiranno poi le direttive generali o disposizioni di ogni settore od organo della SPB concernenti la propria attività.

Art. 8

Membri dimissionari di organi dell’associazione possono essere temporaneamente sostituiti fino alla prossima assemblea da parte degli organi stessi. Essi non hanno però diritto di voto deliberativo.

Art. 9

In caso di assenza, il responsabile di settore può delegare un altro membro a rappresentarlo in comitato.

Art. 10

Il Presidente ed un membro di comitato, assicurano il controllo giuridico sull’applicazione delle direttive generali e disposizioni sportive, nonché delle norme statutarie.

Art. 11

Sanzioni disciplinari di base vengono emanate dagli allenatori o dai singoli membri di comitato possono comprendere:
L’esclusione o l’interruzione da un allenamento o da una gara;
La sospensione dagli allenamenti, dalle competizioni e/o dagli eventi fino ad un massimo di 4 settimane o 2 partite o 2 meeting di nuoto;
Multe disciplinari per assenze ingiustificate agli allenamenti (massimo fr. 5.- per assenza ingiustificata) o a manifestazioni sociali a cui è già stata data la propria adesione o è stata inviata una convocazione di carattere obbligatorio.
Qualsiasi sanzione va notificata immediatamente per iscritto al comitato;
Il comitato ha la facoltà di aumentare o ridurre la sanzione;
L’interessato ha facoltà di ricorso e/o reclamo entro 7 giorni
dall’entrata in vigore della sanzione, il ricorso non ha effetto
sospensivo a dipendenza della gravità il comitato ha la facoltà di convocare l’interessato/a per un colloquio;
In caso di ricorso il comitato ha il dovere di rispondere all’interessato entro 7 giorni.
Confermando o modificando la sanzione oppure fissando un appuntamento per un colloquio.

Art. 12

Suddivisione spese non coperte dalla tassa sociale o dalla quota integrativa:
Le seguenti categorie di spesa non rientrano nel computo della tassa sociale e di conseguenza soggiacciono al contributo dell’atleta che è così fissato Campo d’allenamento:
Viene richiesto un contributo individuale minimo del 50% dei costi. Il comitato ha facoltà di aumentare e/o diminuire tale contributo. Base di partenza è la cifra messa a preventivo nella stagione in corso. Di regola, tramite tale cifra, la SPB copre le spese
delle infrastrutture sportive, dell’allenatore e del trasporto sulla base dell’utilizzo del furgone della società.
Materiale e vestiario:
L’atleta è tenuto ad acquistare il materiale base del proprio settore. L’acquisto dello stesso diventa obbligatorio al momento in cui l’atleta aderisce alla società o al più tardi quando inizia a rappresentare la stessa partecipando alle manifestazioni sportive o di rappresentanza. L’atleta ha diritto di acquistare le varie opzioni usufruendo di prezzi scontati. La società funge da tramite incassando anticipatamente i soldi dall’atleta per poi procedere all’ordine d’acquisto ed alla distribuzione. Il costo massimo è di CHF 350.- per atleta.
Meeting fuori cantone:
Base di partenza è la cifra messa a preventivo nella stagione in corso. Viene richiesto un contributo individuale minimo variabile dal 10 al 50% delle spese alberghiere (vitto e alloggio).

Art. 13

Multe da parte della FSN e/o FTN
Le multe causate da un membro della SPB (atleta, allenatore, dirigente, ecc.) comminate alla società sono da pagare dalla persona che le ha causate. Il comitato si riserva di decidere di volta in volta eventuali deroghe e/o inasprimento delle sanzioni.
La documentazione viene trasmessa al capo settore per il disbrigo.

Art. 14

Tasse sociale e quota integrativa
Il comitato ha facoltà, in casi particolari, di ridurre e/o esentare dal pagamento della tassa sociale un atleta.
Dimissioni nell’anno in corso:
L’atleta è tenuto a pagare comunque la tassa sociale e almeno il 50% della quota integrativa ed una tassa per disbrigo delle pratiche fissata a CHF 100.-
La società ha la facoltà di ridurre questi importi.

Art. 15

Regolamentazione assicurazione infortuni / danni a terzi
Tutti gli atleti affiliati alla società, compresi gli allenatori / aiuto allenatori, personale avventizio i cui contratti non obbligano la società a stipulare un’assicurazione infortuni / RC privata, sono tenuti a provvedere autonomamente ad essere assicurati per:
a) Infortunio sul suolo Elvetico e all’estero
b) Responsabilità civile sul suolo Elvetico ed all’estero
La SP Bissone declina ogni responsabilità in questi ambiti

Art. 16

Regolamentazione spese in trasferta
Attenzione le regole di questo articolo sono subordinate all’Art. 12. La società di regola paga vitto e alloggio durante le trasferte di campionato e meeting natatori. La società paga le spese di alloggio di regola negli Ostelli della Gioventù e solo in casi speciali, previo consenso del comitato, in Hotel. Le spese di vitto pagate dalla società corrispondono al piatto principale compresa la prima bibita.
La cifra per pranzi o cene deve naturalmente essere ragionevole e limitata tra i CHF 20.- / 25.- per pasto.
Nella SP Bissone vige il divieto di consumare alcolici durante le trasferte e le manifestazioni.
L’allenatore è responsabile della gestione delle spese e deve compilare un rapporto spese ufficiale SPB allegando le ricevute di pagamento.
Il rimborso avviene solo dietro presentazione della documentazione completa.
L’allenatore ha la facoltà di chiedere anticipi alla società ma di regola paga con la sua carta di credito per evitare giri di contante.
Salvo rare occasioni tipo corsi, allenamenti nazionale, ecc. si rimborsano spese direttamente ad un giocatore.
In qualsiasi caso, tutto deve essere concordato con il comitato.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato nella riunione del 10 Ottobre 2019 ed entra immediatamente in vigore.

SOCIETÀ PALLANUOTO BISSONE
Il comitato